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	<title> &#187; Burocrazia</title>
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	<description>Il blog ufficiale dell'Anso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:14:06 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Comunicazione annuale operatori iscritti al R.O.C. c/o Agcom ai sensi dell’art. 11 della delibera 666/08/CONS e s.m.i. – anno 2010</title>
		<link>http://blog.anso.it/2010/05/04/comunicazione-annuale-operatori-iscritti-al-r-o-c-co-agcom-ai-sensi-dell%e2%80%99art-11-della-delibera-66608cons-e-s-m-i-%e2%80%93-anno-2010/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Gherardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[R.O.C.]]></category>

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		<description><![CDATA[Come noto, la Deliberazione n. 666/08/CONS (che sostituisce la delibera 236/01/CONS e le integrazioni e modificazioni ad essa intervenute) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in avanti Agcom), avente oggetto “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro (d’ora in avanti R.O.C.), prevede una scadenza annuale,  denominata “Comunicazione Annuale” (quindi diversa dalla cd. “Informativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2010/05/agcom.jpg"></a><a href="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2010/05/agcom.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-276" title="agcom" src="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2010/05/agcom.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Come noto, la Deliberazione n. 666/08/CONS (che sostituisce la delibera 236/01/CONS e le integrazioni e modificazioni ad essa intervenute) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in avanti Agcom)<em>, </em>avente oggetto “<em>Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro </em>(d’ora in avanti R.O.C.), <strong>prevede una scadenza annuale,  </strong>denominata<strong> “<em>Comunicazione Annuale</em>”</strong> (quindi diversa dalla cd. <em>“Informativa Economica di Sistema”</em>), <strong>che ogni soggetto iscritto al predetto registro deve rispettare.</strong> <span id="more-275"></span></p>
<p><strong>Nel merito, sono tenuti alla comunicazione annuale:</strong> </p>
<ul>
<li>gli operatori di rete;</li>
<li>i fornitori di contenuti;</li>
<li>i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;</li>
<li>i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">le imprese concessionarie di pubblicità;</span></strong></li>
<li>le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;</span></strong></li>
<li>le agenzie di stampa di carattere nazionale;</li>
<li>i soggetti esercenti editoria elettronica e digitale;</li>
<li>le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione e telematici.</li>
</ul>
<p> Si illustrano di seguito le informazioni richieste ed il termine previsto per ottemperare all’adempimento in parola, distinguendo la forma giuridica dei soggetti gravati dall’obbligo di comunicazione annuale. </p>
<p style="text-align: center;"><strong>SOGGETTI COSTITUITI SOTTO LA FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE</strong> </p>
<p><strong>I soggetti costituiti sotto la forma di società di capitali o cooperative</strong>, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, <strong>devono trasmettere all’Agcom la citata “Comunicazione Annuale”, con le modalità di cui all’art. 13 della Delibera 666/08/CONS.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Si precisa che, la vigente normativa prevede che la data di convocazione dell’assemblea che approva il bilancio dovrà stabilirsi entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi, verosimilmente (per l’annualità di interesse), entro il 30/04/2010, salvo motivate proroghe previste dallo statuto.</span></p>
<p>Nella dichiarazione annuale i soggetti in argomento dovranno comunicare:</p>
<ul>
<li>i dati anagrafici generali;</li>
<li>l’aggiornamento dell’organo amministrativo;</li>
<li>l’assetto proprietario del soggetto segnalante;</li>
<li>l’assetto proprietario dei soci del soggetto segnalante costituiti in forma di società di capitale (S.p.a., S.a.p.a.,  Cooperativa per azioni, S.r.l. o Cooperativa con quote);</li>
<li>l’assetto proprietario dei soci del soggetto segnalante costituiti in forma di società di persone (S.a.s. o S.n.c.);</li>
<li>le eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote; </li>
<li>gli elementi riguardanti le attività esercite,di cui all’allegato “B” del Regolamento.</li>
</ul>
<div><strong> </strong></div>
<p style="text-align: center;"><strong>SOGGETTI COSTITUITI SOTTO FORMA DIVERSA DA SOCIETA’ DI CAPITALI O DA COOPERATIVE</strong></p>
<p>I soggetti interessati costituiti sotto la forma di società di persone, di ditte individuali o in qualsiasi altra forma (comprese le associazioni, fondazioni, ecc.) sono tenuti a comunicare all’Agcom, entro il 31/07/2010, sempre in modalità telematica:</p>
<ul>
<li>i dati anagrafici generali;</li>
<li>l’aggiornamento dell’organo amministrativo;</li>
<li>per le società di persone, l’assetto proprietario del soggetto segnalante e degli eventuali soci diversi da persone fisiche;</li>
<li>gli elementi riguardanti le attività esercite,di cui all’allegato “B” del Regolamento.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">AGENZIE DI PUBBLICITA’</span></strong></p>
<ul>
<li>per le società di capitali e cooperative, copia del bilancio di esercizio 2009 comprensivo di nota integrativa e di verbale di assemblea (qualora già disponibile), ovvero indicazione della data di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2009</li>
<li>copia dello statuto aggiornato (qualora non fosse stato già inoltrato a questa struttura per altre esigenze);</li>
<li>estratto camerale relativo all’elenco dei soci partecipanti al capitale della società obbligata (compreso l’elenco dei soci, nel caso trattasi di persone giuridiche, partecipanti al capitale della società obbligata sino all’identificazione del socio di ultima istanza &#8211; persona fisica &#8211; della catena partecipativa);</li>
<li>elenco delle emittenti/testate servite, con il relativo codice fiscale e l’indicazione dell’inizio e della scadenza del contratto, indicando, altresì, se il rapporto in essere è in regime di esclusiva o meno.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">EDITORI DI PERIODICI E RIVISTE STAMPATE E/O IN FORMATO ELETTRONICO E DIGITALE (TELEMATICO)</span></strong></span></p>
<ul>
<li>per le società di capitali e cooperative, copia del bilancio di esercizio 2009 comprensivo di nota integrativa e di verbale di assemblea (qualora già disponibile), ovvero indicazione della data di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2009;</li>
<li>copia dello statuto aggiornato (qualora non fosse stato già inoltrato a questa struttura per altre esigenze);</li>
<li>estratto camerale relativo alla composizione dell’organo amministrativo ed all’elenco dei soci partecipanti al capitale della società obbligata (compreso l’elenco dei soci, nel caso trattasi di persone giuridiche, partecipanti al capitale della società obbligata sino all’identificazione del socio di ultima istanza &#8211; persona fisica &#8211; della catena partecipativa);</li>
<li>indicazione delle testate giornalistiche editate e le relative caratteristiche, ai sensi dell&#8217;art. 5 L 47/1948 (non fossero state già inoltrate a questa struttura per altre esigenze).</li>
</ul>
<p>Link: <a href="http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&amp;DCId=337" target="_blank">Agcom</a></p>
<p>Link: <a href="http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&amp;DCId= 109" target="_blank">R.O.C</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>ROC, scadenza annuale</title>
		<link>http://blog.anso.it/2010/04/22/roc-scadenza-annuale/</link>
		<comments>http://blog.anso.it/2010/04/22/roc-scadenza-annuale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betto Liberati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>

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		<description><![CDATA[Si ricorda che, ai sensi degli articoli 11 e 13 dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS e s.m.i  di questa Autorità, recante il “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione” l’operatore iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione è tenuto a trasmettere la comunicazione annuale esclusivamente in modalità telematica, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Si ricorda che, ai sensi degli articoli 11 e 13 dell’Allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS e s.m.i  di questa Autorità, recante il “<em>Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione</em>” l’operatore iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione è tenuto a trasmettere la comunicazione annuale <strong>esclusivamente in modalità telematica</strong>, come previsto dall’art. 13 del Regolamento.</div>
<div id="_mcePaste"><span id="more-249"></span></div>
<div id="_mcePaste">Si fa presente che, ai sensi dell’art.11, comma 1, della citata Delibera, la comunicazione annuale va trasmessa <strong><span style="text-decoration: underline;">anche in assenza di variazioni</span></strong>.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">Si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della predetta Delibera, i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale <strong>entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio</strong>, aggiornata alla data dell’assemblea, mentre i restanti soggetti sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale entro il <strong>31 luglio 2010</strong>, aggiornata a tale data.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">Si fa altresì presente che la mancata trasmissione della comunicazione annuale telematica, nei termini stabiliti dal regolamento, è <strong><span style="text-decoration: underline;">sanzionabile</span></strong> in base all’art. 24 del Regolamento stesso (sanzioni da 516€ a 103.300,00€).</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">Al fine di trasmettere le comunicazioni in modalità telematica è necessaria l’abilitazione dell’operatore iscritto al sistema telematico R.O.C.. Gli operatori iscritti non ancora in possesso dell’abilitazione, possono richiederla attraverso una procedura di registrazione da effettuare sul sito www.roc.agcom.it a cura dei rispettivi rappresentanti legali (o i titolari delle imprese individuali).</div>
<div></div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Roc: dal 1° ottobre gestito dal CORECOM</title>
		<link>http://blog.anso.it/2009/10/01/roc-dal-1%c2%b0-ottobre-gestito-dal-corecom/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betto Liberati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[corecom]]></category>
		<category><![CDATA[roc]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;Dal 1° ottobre 2009 operatori e utenti di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia potranno rivolgersi direttamente ai rispettivi Corecom per segnalazioni e informazioni in materia di vigilanza sull’emittenza locale, tenuta del Registro degli operatori di comunicazione a livello regionale, definizione di controversie tra operatori di comunicazione elettronica e utenti.&#8221; Questo l&#8217;avviso che campeggia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-128" title="agcom" src="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2009/10/agcom.jpg" alt="agcom" width="612" height="83" /></em></p>
<p><em>&#8220;Dal 1° ottobre 2009 operatori e utenti di </em><a style="color: #233341; width: 0px;" href="http://www.regione.fvg.it/corecom.htm"><em>Friuli Venezia Giulia</em></a><em>, </em><a style="color: #233341; width: 0px;" href="http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aal/orgind/corecom/index.htm"><em>Emilia Romagna</em></a><em> e </em><a style="color: #233341; width: 0px;" href="http://www.consiglio.puglia.it/altre_strutture/corecom.asp"><em>Puglia</em></a><em> potranno rivolgersi direttamente ai rispettivi Corecom per segnalazioni e informazioni in materia di vigilanza sull’emittenza locale, tenuta del Registro degli operatori di comunicazione a livello regionale, definizione di controversie tra operatori di comunicazione elettronica e utenti.&#8221;</em></p>
<p>Questo l&#8217;avviso che campeggia oggi nella home page del sito del Agcom. In sostanza tutti gli operatori (gli editori ma non solo) delle tre regioni citate che dovessero iscriversi al Roc, anziché espletare altre formalità, potranno rivolgersi alla sede locale del Corecom e non più alla sede centrale di Napoli.</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>Ma a cosa serve il ROC? Chi deve iscriversi al ROC? Chi gestisce il ROC?</p>
<p>ecco le risposte fornite dal <a href="http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aal/orgind/corecom/index/attivita/registrooperatori.htm" target="_blank">Corecom Emilia Romagna</a>.</p>
<p><strong>1) Cos’è e a cosa serve il ROC?</strong><br />
Il REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) è stato istituito con la legge n. 249 del 1997. Si tratta, in pratica, di una vera e propria anagrafe degli operatori di comunicazione ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS, in vigore dal 2 marzo 2009. Scopo del ROC è quello di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari; oltre che di consentire l’applicazione delle norme sulla disciplina anticoncentrazione e sulla tutela del pluralismo informativo.</p>
<p><strong>2) Chi deve iscriversi al ROC?</strong><br />
L’iscrizione al ROC è un requisito necessario per l’accesso a benefici per le attività editoriali previsti da leggi nazionali ed è obbligatoria per i seguenti soggetti aventi la propria sede legale in Emilia-Romagna:</p>
<ul>
<li>gli operatori di rete;</li>
<li>i fornitori di contenuti;</li>
<li>i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;</li>
<li>i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;</li>
<li>le imprese concessionarie di pubblicità;</li>
<li>le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;</li>
<li>le agenzie di stampa a carattere nazionale;</li>
<li>gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;</li>
<li>i soggetti esercenti l’editoria elettronica;</li>
<li>le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica</li>
</ul>
<p><strong>3) Chi gestisce il ROC?</strong><br />
La convenzione per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 tra l’Autorità ed il CORECOM dell’Emilia-Romagna ha delegato a quest’ultimo la tenuta del ROC. Al CORECOM dell’Emilia-Romagna, nell’ambito del territorio regionale, sono stati pertanto attribuiti i compiti di:</p>
<ul>
<li>svolgere l’istruttoria dei procedimenti di iscrizione verificando l’esistenza dei requisiti richiesti;</li>
<li>aggiornare il Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all’iscrizione e riguardanti, ad esempio, assetti societari, eventuali partecipazioni di controllo o situazioni di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., oppure trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni rilevanti ai fini del rispetto nella normativa antitrust;</li>
<li>rilasciare le certificazioni richieste dagli operatori attestanti la loro regolare iscrizione.</li>
</ul>
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